FIP: DIFFAMAZIONE

DIFFAMAZIONE


"La pubblicazione di immagini o scritti diffamatori in un sito web o sui social network o la creazione di un sito web a contenuto diffamatorio è stata ricondotta alla fattispecie della diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", di cui all'articolo 595, comma 3 codice penale. Il reato di diffamazione a mezzo di sito web si consuma, inoltre, non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi" rispetto all'agente e alla persona offesa. Se il commento che si trova sui social network è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenza Cassazione penale n. 24431/15). Anche l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980)